ULTIMO AGGIORNAMENTO: 19:10 – 27 Marzo 2025
In questa pagina sono indicati gli scioperi programmati riguardanti il trasporto pubblico locale in base a quanto pubblicato sull’apposito portale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) al sito scioperi.mit.gov.it o sul portale della Commissione Garanzia Sciopero.
Gli scioperi indicati sono solo quelli che potrebbero riguardare il trasporto pubblico a Roma, in particolare ATAC, Autoservizi Troiani/SAP, BIS/Autoservizi Tuscia, Cotral e Trenitalia. Qualora la data sia evidenziata in blu basta cliccarci sopra per essere reindirizzati all’articolo riguardante le modalità di quello specifico sciopero.
INDICE
Scioperi programmati
DATA | DURATA | RILEVANZA | SINDACATI | NOTE |
---|---|---|---|---|
Venerdì 11 aprile | 24 ore | Nazionale generale | SI-COBAS | |
Venerdì 11-sabato 12 aprile | 23 ore (3:00-2:00) | Nazionale ferroviario | USB Lavoro Privato | |
Assemblea nazionale PdM/PdB | ||||
Sabato 26 aprile | 4 ore (8:30-12:30) | Nazionale | FAISA CISAL | Personale aziende trasporto pubblico locale |
Martedì 6 maggio | 8 ore | Nazionale ferroviario | FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL |
Approfondimenti sui prossimi scioperi
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FAQ generali
Si tratta di uno strumento di protesta che prevede l’astensione collettiva dall’attività lavorativa con l’obiettivo di porre l’attenzione del proprio datore di lavoro, o delle pubbliche autorità competenti, su determinate tematiche attraverso la creazione di un danno economico/d’immagine al proprio datore di lavoro.
Lo sciopero viene indetto da una o più organizzazioni sindacali e può essere a livello locale, aziendale o nazionale così come può essere generale o settoriale/di categoria.
Lo sciopero può provocare possibili cancellazioni di corse, sospensioni del servizio e chiusure sull’intera rete di trasporto pubblico dei gestori coinvolti.
NB: è saggio accertarsi se il proprio gestore venga coinvolto o meno ogni qual volta venga indetto uno sciopero attraverso canali ufficiali (ad es. sito web ufficiale o canali social).
La durata di uno sciopero può variare; normalmente sono indetti scioperi con durate di: 4, 8 o 24 ore.
Sì, anche se si consiglia di evitare gli spostamenti non essenziali in generale e si consiglia di viaggiare soprattutto durante le fasce di garanzia.
Le fasce di garanzia sono delle fasce orarie all’interno della giornata, in corrispondenza del maggior numero di spostamenti, in cui il servizio deve essere garantito nonostante lo sciopero. Queste fasce di garanzia nel Lazio vanno da inizio servizio alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00 circa.
Naturalmente queste fasce di garanzia non annullano i disagi “ordinari” del servizio (come ad esempio il traffico, guasti, etc…); inoltre sono possibili disagi anche nei momenti immediatamente successivi all’inizio della fascia di garanzia poiché le prime partenze garantite sono a partire dalle 17:00.
Per quanto riguarda il trasporto ferroviario di Trenitalia vi sono alcuni treni, sia a livello nazionale che regionale, che vengono garantiti anche in caso di sciopero.
No, l’eventuale adesione viene comunicata all’ultimo momento, poiché l’obiettivo dello sciopero è comunque quello di arrecare il maggior danno all’azienda e alle pubbliche autorità; in ogni caso le aziende coinvolte diffondono normalmente aggiornamenti sulle conseguenze che l’adesione del personale provocherà sulla rete metro-ferroviaria a ridosso dell’inizio dell’agitazione.
Sebbene gli scioperi vengano indetti anche in giornate diverse dal venerdì, quest’ultimo viene considerato il giorno di maggiore impatto per il settore dei trasporti poiché, trovandosi a ridosso del weekend, vengono effettuati anche tutti quegli spostamenti “extra” di studenti e lavoratori fuori sede che fanno rientro.
Si fa notare che nel settore dei trasporti si lavora anche di sabato (che è considerato quasi al pari di un qualsiasi giorno feriale infrasettimanale) e domenica, per cui la creazione del cosiddetto “weekend lungo” per i lavoratori del settore è piuttosto difficile.
Essendo lo sciopero un diritto tutelato dalla Costituzione (art. 40) e disciplinato dalla normativa chi vi prende parte non può subire conseguenze disciplinari di alcun tipo, a meno che l’astensione dal lavoro non venga effettuate in modalità non conformi a quanto disposto dalla normativa vigente (ad es. per i cosiddetti “scioperi bianchi”).
Naturalmente chi decide di esercitare questo diritto non solo perde diritto alla retribuzione diretta corrispondente al periodo di astensione dal lavoro ma può subire ripercussioni nel lungo periodo anche per quanto riguarda la retribuzione differita, ossia quella parte della retribuzione maturata nel tempo e percepita dopo il termine del lavoro (ad es. tredicesima, quattordicesima e TFR).
Per quanto riguarda lo sciopero nei settori dei servizi pubblici essenziali le principali fonti normative sono: la legge 12 giugno 1990, n. 146 e la legge 11 aprile 2000, n. 83 a cui si aggiunge per il settore dei trasporti la Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero stilata dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (CGSSE) in accordo con le associazioni datoriali ASSTRA, ANAV e AGENS e coi sindacati FILT-CGIL, FIT-CISL Reti, Uiltrasporti ed UGL-FNA.
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